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Newsletter n. 13 di Venerdì 8 luglio 2016
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Vendita dei generi di monopolio


Il comma 2, lett. b), dell’art. 4 del d.lgs. n. 114, stabilisce che la di­sciplina del commercio non si applica ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Re­pubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

Ai medesimi soggetti, però, le disposizioni del decreto si applicano nel caso in cui intendano vendere altri prodotti.

Il d.lgs. n. 114 del 1998, nel sancire all’art. 25, comma 1, l’ampliamento merceolo­gico al settore alimentare e non alimentare corrispondente per tutti gli esercenti in possesso di autorizzazione commerciale, ha escluso detta possibilità per i soggetti in possesso della tabella riservata ai titolari delle rivendite di generi di monopolio (oltre che per i soggetti titolari o gestori degli impianti di distribuzione di carburanti e per i soggetti titolari di farmacia, anch’essi con tabella specifica riservata).

Anche attualmente, pertanto, restano valide le norme relative alla tabella speciale e i titolari di rivendite di generi di monopolio possono avviare l’attività con riferimento ai pro­dotti compresi nella tabella loro riservata.

Per la vendita di detti ultimi prodotti, però, sono tenuti a rispettare le disposizioni del decreto n. 114.

Si riporta di seguito il contenuto della tabella riservata ai titolari delle rivendite di generi di monopolio:

  • Articoli per fumatori.
  • Francobolli da collezione e articoli filatelici.
  • Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.
  • Tessere prepagate per servizi vari.
  • Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).
  • Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l’abbigliamento e l’ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, brac­ciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili.
  • Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare.
  • Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
  • Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
  • Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).
  • Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).
  • Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
  • Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.
  • Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
  • Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.
  • Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
  • Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.
  • Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a ca­rattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.
  • Fiori e piante artificiali.
  • Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
  • Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
  • Orologi a batteria in materiali non preziosi.
  • Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi

NCC - Mancato utilizzo, nell'esercizio del servizio, di una rimessa ubicata nel territorio comunale

L’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale.
Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale.

Disturbo della quiete pubblica

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 del  codice penale, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone, versandosi in una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto.PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


di Pippo Sciscioli

› Somministrazione e consumo sul posto
› Autorizzazioni edilizie
› Tutela dei beni culturali



percorsi operativi


Vendite straordinarie - Omessa indicazione del prezzo originario e/o del prezzo scontato


Tratto da: Prontuario di Polizia amministrativa

di Elena Fiore

IL CASO

Quale esercente l'attività di vendita al dettaglio ometteva di esporre il prezzo originario (ovvero il prezzo scontato), oltre allo sconto o al ribasso in percentuale, sui prodotti offerti:

□  nella vendita di liquidazione

□  nella vendita di fine stagione

□  nella vendita promozionale

□  nella vendita sottocosto


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CONSULTA ALTRI CASI OPERATIVI IN MATERIA

quesiti in evidenza

 

Manifestazioni - Trattenimento - Licenza


Quesito

In occasione della stagione estiva il Comune organizza e quindi vorrebbe fare 3 – 4 eventi musicali di pubblico trattenimento nella piazza del paese, viene montato un palco a norma, una pista da ballo e alcune sedie, la CCLPS come di consuetudine si riunisce ogni 2 anni e certifica l’idoneità delle strutture. 

E' corretto che la richiesta sia fatta dal Sindaco al Nostro Ufficio di Polizia Locale settore commercio per ottenere il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.68 del TUPLS in quanto, almeno 2 di queste feste superano le 200 persone e si protraggono oltre le ore 24,00, mentre inferiore occorrerebbe la SCIA?


Risposta

Più volte il Dottor Cantone (autorità per anticorruzione) ha indicato che gli uffici addetti alla vigilanza ed al controllo non possono essere quelli che anche rilasciano le autorizzazioni che poi devono controllare, quindi l’organizzatore della manifestazione, Sindaco, Assessore o responsabile della struttura commerciale che indice la manifestazione, dovranno richiedere all’ufficio sviluppo economico, o SUAP o altro ufficio incaricato dalla struttura il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS; una sola licenza che consenta lo svolgimento di tutte le manifestazioni programmate. Alcuni interpreti sono orientati sulla non necessità per il comune di rilasciare, a se stesso, la licenza di trattenimento; chi scrive però ritiene opportuno che la licenza venga rilasciata o al Sindaco o al Dirigente SUAp o Uff. Commercio che, se non sarà presente alle manifestazioni, dovrà nominare, ai sensi dell’art. 8 TULPS, un rappresentante; riteniamo questo necessario poiché un soggetto deve comunque vigilare che lo spettacolo si svolga regolarmente nel rispetto di quanto indicato dalla Commissione di vigilanza al fine di garantire la sicurezza delle persone.

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


Manuale pratico per le attività di vigilanza, pubblica sicurezza e polizia amministrativa


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