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Newsletter n. 12 del 6 luglio 2016
 


Per l'ufficio dei Servizi Demografici del Comune

amministrazione digitale

Sì condizionato del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri che modifica e integra il Codice dell’amministrazione digitale (Cad).

L’Autorità ha chiesto maggiori garanzie di riservatezza  per chiunque si avvalga dell’identità digitale.

Lo schema intende attuare la delega della legge n. 124/2015 volta a promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese e mira a coordinare la disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea.  Poiché sono previste significative innovazioni al Cad e visto il notevole impatto del provvedimento sui diritti delle persone, l’Autorità ha formulato le proprie osservazioni al fine di adeguare maggiormente il contenuto dello schema di decreto alla disciplina in materia di protezione dati.

Il Garante ha segnalato quindi la necessità di adeguare i termini utilizzati  nello schema alle definizioni adottate nel Regolamento Ue n. 910/2014 (eIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi digitali per le transazioni elettroniche nel mercato interno, e di garantire coerenza tra decreti relativi a Cad, Spid e a trasparenza e anticorruzione. In linea con quanto previsto dalla normativa, l’Autorità ha chiesto, poi, di estendere  il diritto di avere e poter utilizzare un’identità digitale a chiunque risieda legalmente in Italia, non limitandola quindi, senza motivo, a soli cittadini e imprese e di garantire che l’elezione o l’assegnazione del domicilio digitale, considerato mezzo esclusivo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, resti nella facoltà dell’interessato e non divenga un obbligo.

Il Garante ha chiesto, inoltre, di disporre adeguate garanzie per i dati personali, in particolare eliminando la possibilità di inserire nel certificato di firma elettronica qualificata dati aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Regolamento eIDAS (come ad esempio il codice fiscale). Questa previsione infatti, non in linea con i principi di pertinenza e non eccedenza, rischia di contribuire a rendere di fatto il codice fiscale un identificatore unico a livello nazionale,  ratificandone l’utilizzo generalizzato al di fuori del settore fiscale.

Per quanto riguarda l’anonimizzazione delle sentenze – secondo il Consiglio di Stato un tema fuori delega e un ingiustificato appesantimento dell’attività amministrativa – il Garante, nel prendere atto dell’impegno della Presidenza del Consiglio di verificare se tale disposizione rientri nell’ambito della delega, ritiene  tuttavia, che l’appesantimento derivi più dal dover procedere con   una valutazione caso per caso, che non dalla generalizzata anonimizzazione delle sentenze. Prassi sostenuta dall’Autorità  che potrebbe considerarsi  applicazione del principio della privacy by default (protezione per impostazione definita) introdotto dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, realizzabile seguendo opportune tecniche di redazione.

In tema di sicurezza, infine, l’Autorità ritiene opportuno non abrogare l’articolo relativo al disaster recovery e alla continuità operativa, mantenendo in capo ai soggetti pubblici l’obbligo di provvedere alla conservazione sicura dei dati anche nella fase di attuazione  delle nuove regole.

Parere Garante per a protezione dei dati personali 9/6/2016, n. 255

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale

ANAGRAFE

Carta di identità elettronica - Ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n.11/2016 recante ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE.

Nella circolare si rammenta che il corrispettivo fissato per il rilascio della nuova CIE è di  euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente)  A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza.

L’importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai comuni all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica.

I comuni provvederanno a riversare il corrispettivo di 16,79 euro, per ciascuna richiesta di carta d’identità, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, indicando quale causale: “Comune di ………………  corrispettivo per il rilascio di n. …………….. carte d’identità elettroniche”, dandone comunicazione al Ministero dell’interno.

Pertanto, i comuni dovranno avere cura di rispettare questo adempimento e l’accortezza di indicare anche il periodo temporale a cui si riferisce il versamento delle somme stesse.

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA


di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

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documenti amministrativi

Accesso ai documenti amministrativi - Istanza di accesso – Richiesta di formare nuovi documenti amministrativi – Inammissibilità della domanda – Va affermata

Il rimedio dell’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 22, della legge 7 agosto 1990 n. 241 non può essere utilizzato per indurre o costringere l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza 26 novembre 2015 n. 13352).

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PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

Massimario di giuriprudenza 2016



CONSULTA

Nota di lettura Anci al testo del decreto su corruzione, pubblicità e trasparenza

L’ANCI pubblica la nota di lettura sul decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”.

L’ANCI, in sede di Conferenza Unificata, ha formulato una serie di osservazioni che sono state recepite ed introdotte dal Governo nel testo adottato. In particolare:

  • sono state previste modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
  • sono state escluse dall’ambito soggettivo di applicazione le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio inferiore a 500.000€;
  • è stata inserita la possibilità di sostituire la pubblicazione delle banche dati con da un collegamento ipertestuale.


Nota di lettura Anci

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Luigi Oliveri

  • Accesso civico (FOIA)
  • Disciplina per i piccoli e i grandi Enti
  • Obblighi di pubblicazione
  • Responsabile per la trasparenza
  • Compiti degli Oiv
  • Compiti dell’Anac
  • Responsabilità

Famiglia


Coppie internazionali - 18 paesi dell’UE decidono di chiarire le norme in materia di regime patrimoniale delle coppie internazionali

Nel 2011 la Commissione europea ha stimato che nell’Unione europea sono circa 16 milioni le coppie che vivono in situazione transfrontaliera.

Il 9 giugno 2016, 18 Stati membri hanno raggiunto un orientamento generale su due regolamenti finalizzati a stabilire le disposizioni applicabili alle coppie coniugate o alle coppie registrate in situazioni transfrontaliere (ossia coppie di diverse nazionalità dell’UE e/o che sono proprietarie di beni in un altro Stato membro dell’UE).
I regolamenti mirano a stabilire quali siano il foro competente e la legislazione applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Essi faciliteranno inoltre il riconoscimento el’esecuzione delle decisioni su tali materie nelle situazioni transfrontaliere. Definiranno norme chiare sul diritto applicabile in caso di divorzio o decesso, migliorando la certezza del diritto e mettendo fine a procedimenti paralleli e potenzialmente conflittuali in più Stati membri.
I diciotto Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sono: Belgio,  Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia.

Gli altri Stati membri sono liberi di aderirvi in qualsiasi momento dopo la sua adozione. A questo proposito, l’Estonia ha annunciato l’intenzione di partecipare alla cooperazione dopo la sua adozione.

I regolamenti lasciano intatti gli istituti di base del matrimonio e dell’unione registrata, che rimangono materie definite dalle leggi nazionali degli Stati membri. Essi prevedono inoltre una serie di garanzie intese al rispetto dei sistemi giuridici nazionali. Ad esempio, nulla obbliga gli Stati membri partecipanti la cui legge non riconosca l’istituto dell’unione registrata a prevederlo nel diritto nazionale, né ad assumere la competenza per tali unioni.

Dopo l’adozione dell’orientamento generale, il Parlamento europeo formulerà il suo parere sui testi nel corso di questo mese. Successivamente, i regolamenti saranno adottati formalmente dai 18 Stati membri partecipanti. 

pubblica amministrazione

P.A. - Licenziamento disciplinare

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 20/6/2016, n.116 avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, con entrata in vigore dal 13/7/2016.

All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita’ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita’ lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione e’ disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e’ convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’audizione, il dipendente convocato puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo’ essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ della sanzione irrogata, purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilita’ e’ esercitata, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita’ di proroga. L’ammontare del danno risarcibile e’ rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non puo’ essere inferiore a sei mensilita’ dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e’ data notizia, da parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorita’ giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati.».

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LA REDAZIONE CONSIGLIA

Guida operativa alla nuova disciplina dopo il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116

› Le responsabilità del dipendente pubblico
› La responsabilità dirigenziale e disciplinare del dirigente
› L’applicazione delle sanzioni disciplinari
› La tipologia delle sanzioni
› L’impugnazione della sanzione

• Modulistica ad uso del Dirigente del settore
• Modulistica ad uso dell’Ufficio procedimenti

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stranieri

Richiesta di rilascio del permesso di soggiorno - Diniego dell’istanza di emersione di lavoro irregolare – Costituisce presupposto indispensabile – Rigetto della domanda – Legittimità – Sussiste

Va dichiarata la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di permesso di soggiorno a seguito di procedura di emersione di lavoro irregolare, nel caso in cui sia stata respinta la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 5, del d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 109/2012, detto diniego risulta legittimo per il fatto che l’emersione di lavoro irregolare costituisce presupposto del rilascio del permesso di soggiorno.

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Permesso di soggiorno - Valutazione limitata alle condizioni esistenti al momento della domanda – Va escluso – Elementi sopravvenuti successivi all’istanza – Vanno considerati

Da tempo la giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, sentenze in forma semplificata n. 1054/2015 e n .979/2015 e prima di esse T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 749/2013), ha affermato che l’incapacità di produrre reddito per un determinato periodo, imputabile a specifiche e particolari cause, non può precludere il rilascio del titolo di soggiorno, laddove vi sia la concreta possibilità che lo straniero riacquisti in tempi brevi la capacità di produrre reddito per il proprio sostentamento.

Il provvedimento di diniego al rilascio del titolo di soggiorno non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, ossia non deve limitarsi a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa, ma occorre che siano valutati gli elementi sopravvenuti e rispetto ai quali l’interessato possa fornire in sede procedimentale opportuni chiarimenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 17 maggio 2012, n. 2856; Sez. VI, sentenza 17 gennaio 2011, n. 256; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28 marzo 2014, n. 1495).

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Visto di ingresso - Presentazione di documentazione contraffatta – Diniego del visto d’ingresso – Legittimità – Va affermata

La presentazione di documentazione contraffatta costituisce circostanza idonea a comprovare l’esistenza nella fattispecie del c.d. “rischio migratorio” ostativo al rilascio del visto d’ingresso.

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I SERVIZI DEMOGRAFICI  6/2016

Realizzata in collaborazione con ANUSCA - la rivista mensile si avvale di numerosi studiosi ed esperti del settore, che la rendono oggi il più qualificato e completo supporto a disposizione degli operatori per comprendere e risolvere lequotidiane problematiche in materia di stato civile, anagrafeelettoralestatistica e semplificazione amministrativa.
FORMAZIONE

A breve saranno disponibili le date dei corsi relativi alla sessione autunnale  settembre  - dicembre

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