Inoltra

n. 12 di Venerdì 24 giugno 2016

 

news

Vendita dei medicinali da banco negli esercizi commerciali – Parafarmacie (parte II)

 

Nella Circolare del Ministero della salute n. 3 del 3 ottobre 2006, sono contenute alcune precisazioni di rilievo, che si riassumono.

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.

  • È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazio­nale degli Ordini dei Farmacisti che riporta il caduceo, nonché che il farmacista sia chiaramente distinguibile da eventuale altro personale che lavori nell’apposito spazio.
  • È opportuno che il titolare dell’eserci­zio commerciale comunichi all’Ordine dei farmacisti territorialmente competente le generalità del farmacista o dei farmacisti che svolgono le attività, provvedendo, in seguito, agli eventuali aggiornamenti della comunicazione inviata.
  • È chiarito, poi, che per apposito reparto deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diver­se in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Può trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo scaffale o anche di una parte di uno scaffale, purché gli spazi siano chiaramente separati in modo da escludere la commistione con altri tipi di pro­dotti.
  • Devono essere rispettate tutte le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci, sia nel locale di vendita che nell’eventuale magazzino annesso, ivi compresa la necessità di stoccaggio separato da altri prodotti (anche nel caso in cui i medicinali debbano essere conservati in frigorifero).
  • Nella conservazione dei medicinali, sia nel punto vendita che nell’eventuale magazzino annesso, è obbligatorio attenersi alle condizioni di conservazione (indicazione di temperatura e condizioni ambientali) riportate in etichetta per ciascun farmaco.
  • Ove necessario, in base alle condizioni ambientali, può essere oppor­tuno prevedere la climatizzazione dell’intero esercizio commerciale.
  • Il decreto n. 223/2006 subordina l’inizio dell’attività di vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie a una preventiva comunicazione al Ministero della salute a alla regione in cui ha sede l’esercizio.
  • Tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche l’Agenzia italiana del farmaco, la circolare rileva l’opportunità che la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale Agenzia.
  • Poiché, inoltre, la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della normativa sul commercio, è di competenza dei comuni, rileva la necessità, al fine di consentire l’espletamento delle relative funzioni amministrative in materia di commercio, che la comunica­zione di avvio dell’attività di vendita dei farmaci sia inviata per cono­scenza anche al comune dove ha sede l’esercizio.
  • Considerato che il legislatore non ha dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle far­macie che vendono medicinali o il reparto all’interno dell’esercizio, infine, chiarisce che non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia; in ogni caso può essere consentito l’uso della denominazione Parafarmacia, considerato che il termine è entrato nell’uso comune con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario.

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi


GAZEBO, DEHOR E CHIOSCHI


Per l’installazione di gazebo, dehor, chioschi, in area pubblica prospiciente a pubblico esercizio occorre il provvedimento unico autorizzativo del Suap, previa acquisizione di:

• concessione di suolo pubblico con pagamento del relativo canone di occupazione;
• permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
• autorizzazione paesaggistica semplificata ex D.P.R. 139/2010, punto n. 38  dell’Allegato n. 1,
nei casi previsti;
• Scia sanitaria presso il SIAN dell’Asl per l’ampliamento della superficie di vendita;
• Scia amministrativa presso il SUAP del Comune per l’ampliamento della superficie di vendita
ex L. 287/1991;
• autorizzazione sismica ex artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001;
• parere del Settore Polizia Locale in ordine alla viabilità;
• parere del Settore Patrimonio del Comune, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio dell’ente locale.

... ma, a monte, previa adozione da parte del Consiglio Comunale del “Regolamento comunale sulla disciplina del consumo sul posto” che disciplini ogni aspetto e modalità utile per ottenere le predette autorizzazioni.

Per fare chiarezza sulla materia  si  consiglia il nuovo e-book Gazebo, dehor e chioschi, scritto dall’avvocato Pippo Sciscioli (Responsabile Suap del Comune di Corato, Consulente Anci Puglia)


di Pippo Sciscioli

› Somministrazione e consumo sul posto
› Autorizzazioni edilizie
› Tutela dei beni culturali



percorsi operativi


Somministrazione congiunta - Attività di svago  - Omessa SCIA


Tratto da: Prontuario di Polizia amministrativa di Elena Fiore


IL CASO

Esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago (specificare                              ) senza aver presentato allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio la preventiva SCIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 59/2010, art. 3, comma 6, lett. d), e art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 287/91

SANZIONI

Sanzione pecuniaria:da € 2.500 a € 15.000 pagamento in misura ridotta € 5.000

Sanzioni accessorie: (ART. 17-QUATER T .U .L .P .S .): nessuna

Misure interdittive (ART . 17-TER T .U .L .P .S .): cessazione dell’attività ordinata dal Sindaco (Dirigente)

ATTI DA REDIGERE

- Verbale di ispezione (art. 13, l. n. 689/81);
- Verbale di accertata violazione;
- Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell'ufficio comunale competente;
. Ordinanza di cessazione dell’attività

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Regione (o ente delegato)

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Regione o ente delegato

NOTE:

a) Gli eventuali atti di programmazione comunale non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni indicate nel comma 6 dell’art. 3 della legge n. 287/91.

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quesiti in evidenza


Tabacchi - Apparecchi da trattenimento - Installazione

 

Quesito

Ad una tabaccheria con ricevitoria del lotto e commercio, con superficie di vendita di 21 mq,era stato rilasciato l'art. 86 per l'installazione di 4 giochi art.110 co.6 lettera a) e un gioco comma 7 lettera a).  La superficie in parola era adibita indistintamente sia a tabaccheria sia commercio. Chiede di poter ampliare la superficie utile con l'aggiunta di una saletta comunicante, non so se priva di porte, che dovrebbe essere circa 10 mq., dove verrebbero posizionati i giochi. Si chiede se tale superficie implica presentazione di scia di variazione art. 86 e scia ampliamento dell'esercizio di commercio, essendo spazio percorribile liberamente dal cliente e in particolare se sia possibile collocarvi tutti i giochini, per il quale sarebbe comunque rispettato l'ingombo dei 2 mq., o se si potrebbe configurare come spazio dedicato al gioco e quindi sala giochi. I giochi installati dovrebbero essere 6 in tutto , con tale numero di giochi sulla base del mio regolamento scatterebbe però il discorso della sala giochi, è ancora applicabile essendo in contrasto con il Decreto direttoriale.

Risposta

La situazione attuale è disciplinata dall’art. 3, punto 3 del decreto direttoriale 27 luglio 2011 e poiché la superficie è di 21 mq il n. degli apparecchi del comma 6 installabili è pari a 4. Se gli apparecchi vengono collocati unicamente nella saletta di 10 mq quadrati , la situazione potrebbe rientrare nell’ipotesi prevista dall’art.3, comma 1, lettera e) (sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito) con possibilità di installare sempre 4 apparecchi del comma 6. Ciò posto, utilizzare la sala adiacente come sala giochi dedicata potrebbe far sorgere qualche problema dal punto di vista della sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del regolamento di applicazione del TULPS, salvo che la tabaccheria non sia titolare della licenza di cui all’art. 88 tulps. Se invece il locale di 10 mq è fatto rientrare nella superficie commerciale della tabaccheria, con SCIA di ampliamento della stessa, la categoria rimane quella di cui all’art. 3, punto 3 del decreto direttoriale 27 luglio 2011e quindi con una superficie pari a 31 mq con possibilità di installare n.5 apparecchi del comma 6.

 

Giochi - Locale dedicato - Autorizzazioni


Quesito

Un titolare di autorizzazione dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale, rilasciata da questo comune, chiede l'autorizzazione per l'istallazione di un playground in forma permanente in un locale chiuso di 45 mq circa (con un'unica entrate ed un unico bagno) per intrattenere i piccoli avventori dietro pagamento di un biglietto. Può essere autorizzato con un articolo 69, con o senza il parere della CCVLPS? Che requisiti deve avere il locale a livello igienico sanitario? Si chiede pertanto quale sia la procedura per autorizzare questa tipologia di attività. Ps: la CCVLPS informalmente sembrerebbe non voler far ricadere tale attività all'interno del campo di applicazione degli artt. 68-69 del TULPS.


Risposta

Anche se i giochi che si vogliono installare, dei quali però non ci viene data notizia precisa  e quindi la risposta è generica) , non rientrano fra le attività spettacolari indicate nell’allegato all’articolo 4 della legge 337/68 riteniamo che si tratti comunque di una attività di trattenimento tenuto conto anche del pagamento di un biglietto e che quindi necessita, oltre alla conforme destinazione d’uso dei locali, anche della verifica di agibilità da parte della commissione di vigilanza e quindi, successivamente, dal rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS. Per quanto attiene ai requisiti sanitari, fermo restando che la AUSL è rappresentata nella commissione di vigilanza, si dovranno verificare i regolamenti locali di igiene.


Scommesse sportive - Apparecchi da trattenimento -  Attività prevalente


Quesito

All’interno delle norme tecniche del Piano Strutturale Comunale di xxxx, approvato nel dicembre 2010, in centro storico negli spazi ai piani terra degli edifici non è ammesso l’insediamento di nuove attività terziarie/direzionali quali finanziarie, assicurazioni, sale giochi ed attività analoghe (sale scommesse, VTL ecc..) In un locale del centro storico si è insediata un'attività di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio; adesso dal titolare è stato chiesto ed ottenuto il rilascio di licenza di P.S. scommesse sportive di cui all'art. 38 comma 2 del D.L. 223/2006. Il titolare ha quindi aperto un corner snai, dichiarando che l'attività principale è rimasta invariata e l'attività di raccolta scommesse sportive è solo attività secondaria. Dal sito Snai : - per aprire un corner scommesse occorre avere un’attività già avviata (come un bar, una tabaccheria o una cartoleria), con uno spazio, denominato Corner, da destinare ai servizi di scommesse, poker, bingo, slot machine, giochi da casino o lotterie instantanee; Requisiti minimi: l’apertura di un corner scommesse SNAI richiede un spazio (circa 10 mq) da ricavare all’interno del locale in cui si esercita l’attività principale. Anche in questo caso serve una licenza per l’esercizio delle scommesse. Adesso il titolare ci chiede se e quanti giochi può installare nel locale. Possiamo affermare che l'interessato non può installare più di due apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulps, ai sensi del Decreto Direttoriale Aams 27.07.2011, tenendo conto dei 10 mq. Corner Snai e delle nostre norme urbanistiche? A fine anno dovremo verificare gli incassi dell'attività principale di copisteria, eccc?

Risposta

L'attività di raccolta scommesse non è stata autorizzata dal comune ma dalla questura attraverso il rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 88 del TULPS, in tale licenza la Questura dovrebbe aver indicato la superficie che viene dedicata a tale attività e su tale misura si dovranno calcolare il numero di apparecchi da trattenimento - slot - che possono essere installati. Premesso questo, riteniamo che la l’esercizio di cui al quesito rientri nella fattispecie “Punti di vendita individuati all’articolo 3, numero 3 del presente decreto”, di cui all’art. 3 del D.Dirett. 27.07.2011 e quindi “Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq”; se la superficie dedicata è non superiore a 10 mq.. Al fine di valutare quale sia l'attività prevalente, il Piano Strutturale Comunale che ha previsto la limitazione in argomento dovrebbe anche stabilire quali siano i criteri che devono essere utilizzati per verificare la prevalenza di attività che, non obbligatoriamente, devono essere ricondotti al volume di affari; anzi nel caso in esame poiché il numero di apparecchi si calcola in rapporto alla superficie sarebbe opportuno utilizzare questo come criterio tenuto conto anche che il volume d’affari non è un dato che è agevole per il comune verificare


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