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Newsletter n. 11 del 22 giugno 2016
 
in evidenza

Matrimonio celebrato al'estero in un consolato straniero

Matrimonio celebrato in un Consolato straniero all'estero, in assenza di convenzioni

L’Ufficiale dello stato civile richiesto della trascrizione in Italia, cioè, in sostanza, richiesto di verificare che quel matrimonio possa essere considerato valido ed efficace anche secondo l’ordinamento italiano, dovrà valutare la sussistenza della condizioni previste dall’art. 28 della legge 218/1995, il quale testualmente recita:

Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.” 

In pratica, affinché il matrimonio celebrato all’estero possa essere considerato valido anche dal nostro ordinamento, deve sussistere almeno uno dei tre criteri elencati nella normativa:

  1. deve essere considerato valido dalla legge dello Stato nel quale sia avvenuta la celebrazione. Si tratta di un requisito legato all’ambito territoriale di celebrazione e rappresenta una garanzia rilevante in quanto non deve trattarsi, ad esempio, di una celebrazione avvenuta secondo un rito non riconosciuto in quello Stato dove il matrimonio sia avvenuto: si deve avere la certezza che non si tratti di un matrimonio apparente o avvenuto secondo modalità e procedure prive di valore ed efficacia per lo Stato nel cui territorio risulti la celebrazione;
  2. deve essere considerato valido dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi. Si tratta di un criterio legato alle persone dei coniugi ed ammette rilevanza al fatto che, almeno lo Stato di uno dei coniugi, riconosce quel matrimonio come valido ed efficace: questo consente il riconoscimento anche da parte del nostro Stato, per un principio di reciprocità tra gli Stati e con il fine di impedire che possano aversi cittadini italiano che risultino sposati all’estero e, contemporaneamente privi di vincoli matrimoniali in Italia. Questo criterio è sicuramente di più facile applicazione: è evidente che, nel caso del cittadino spagnolo che celebra matrimonio presso il proprio Consolato con un cittadino italiano, il matrimonio sarà sicuramente considerato valido dalla propria legge, perché, in caso contrario, la competente autorità consolare non avrebbe proceduto alla celebrazione. Dunque, se il matrimonio è valido secondo la legge dello Stato di uno degli sposi, sarà valido anche per il nostro ordinamento e l'ufficiale dello stato civile dovrà procedere alla trascrizione.
  3. deve essere considerato tale dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della celebrazione: si tratta di un criterio ancora più vasto che riconosce validità ed efficacia anche ad un matrimonio celebrato in uno Stato dove non viene riconosciuto come tale, non riconosciuto dallo Stato dei coniugi, ma considerato valido ed efficace dallo Stato dove i coniugi risultano avere residenza comune al momento della celebrazione.

Matrimonio celebrato in un Consolato straniero all'estero, in presenza di convenzioni

 Quanto esposto finora non trova applicazione qualora sussistano delle Convenzioni Internazionali in merito ed è bene sottolineare che si tratta di una ricerca da fare con grande attenzione e pazienza in quanto le Convenzioni applicabili risalgono a molto tempo addietro. 
Probabilmente, quella che ha maggiore rilevanza, anche se si tratta di una Convenzione certamente non recente, ratificata con legge 7.9.1905, n. 523, è la Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902 “Convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio” che deve ritenersi ancora in vigore e pienamente applicabile.
Ai sensi dell'art. 6 di detta Convenzione, “ ... sarà riconosciuto come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità della sua legislazione, purché nessuna delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto...“ ed il richiamo a questa norma era stato decisivo per escludere, la validità di un matrimonio contratto da cittadino italiano presso un Consolato straniero in Italia.
Tuttavia, proprio la stessa Convenzione e l'art. 6 in esame confermano la validità del matrimonio contratto tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero nel consolato del cittadino straniero in uno Stato estero, a condizione, ovviamente, che lo Stato di appartenenza del cittadino straniero abbia aderito alla Convenzione in questione. Ed è forse questa la maggiore difficoltà riguardo all'applicazione di Convenzioni stipulate molto tempo fa, risalire agli Stati ancora aderenti, dopo aver verificato che la Convenzione sia ancora in vigore: ebbene, la Convenzione dell'Aja del 1902 è ancora in vigore sicuramente per Italia, Portogallo e Romania e, quindi, la relativa disciplina per regolare i conflitti di legge in materia di matrimoni trova piena applicazione tra i suddetti Stati.
Questo significa che il matrimonio di un cittadino italiano celebrato con un cittadino portoghese o rumeno in un loro consolato in altro Stato estero, dovrà essere riconosciuto valido ed efficace in forza della suddetta Convenzione e trascritto nei registri di matrimonio dall'ufficiale dello stato civile.
Nella stessa ottica, deve essere ricordata anche la “Convenzione riguardante la celebrazione di matrimonio da parte dei consoli”, bilaterale con il Messico, firmata a Città del Messico il 6/12/1910, ratificata con legge 6/7/1911 n. 715, che ammette la validità del matrimonio celebrato di fronte all'autorità consolare fra cittadini di quello Stato, escludendo l'ipotesi in cui uno degli sposi sia cittadino dello Stato dove ha sede il Consolato.
Ricordiamo infine, per puro scrupolo, che le Convenzioni internazionali trovano applicazione e prevalgono sulle nostre norme interne e, in particolare, sulle disposizioni del diritto internazionale privato, come espressamente previsto dall'art. 2 della legge 218/1995.

AIRE

Esatto adempimento riguardante la procedura di iscrizione all’Aire

Con la circolare n. 8/2016, il Ministero dell’Interno esamina la corretta applicazione da parte di alcuni comuni delle disposizioni contenute nell’articolo 2, c.1 lett. a) e c) della L. n. 470/88 in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani residenti all’estero.

ANAGRAFE

CIE - Rilascio della nuova carta di identità elettronica

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16/6/2016, n. 139 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25/5/2016 recante “Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identita’ elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43″.

Nel provvedimento viene definito l’importo di euro 13,76, oltre a IVA e ai diritti fissi e di segreteria ove previsti, per il rilascio della carta d’identita’ elettronica.

CIE - Le postazioni di lavoro e i tempi di emissione

Il Ministrero dell’Interno con la circolare n. 10/2016 fornisce alcune indicazioni sulle modalità di emissione della nuova carta di identità elettronica. (CIE)
Negli allegati alla circolare vengono elencate le caratteristiche delle nuove postazione di lavoro CIE e l’elenco dei Comuni che inizieranno ad emettere la CIE da luglio 2016.

Bilancio demografico nazionale 2015

L’Istat  ha diffuso il report con il bilancio demografico nazionale relativo all’anno 2015.
Al 31 dicembre 2015 risiedono in Italia 60.665.551 persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera (8,3% dei residenti a livello nazionale, 10,6% al Centro-nord).
Nel corso del 2015 il numero dei residenti ha registrato una diminuzione consistente per la prima volta negli ultimi novanta anni: il saldo complessivo è negativo per 130.061 unità. Il calo riguarda esclusivamente la popolazione di cittadinanza italiana – 141.777 residenti in meno – mentre la popolazione straniera aumenta di 11.716 unità.
Il movimento naturale della popolazione ha fatto registrare un saldo (nati meno morti) negativo per quasi 162 mila unità. Il saldo naturale è positivo per i cittadini stranieri (quasi 66 mila unità), mentre per i residenti italiani il deficit è molto più ampio e pari a 227.390 unità.
Continua la diminuzione delle nascite in atto dal 2008. Nel 2015 i nati sono meno di mezzo milione (-17 mila sul 2014) di cui circa 72 mila stranieri (14,8% del totale).
I decessi sono stati oltre 647 mila, quasi 50 mila in più rispetto al 2014. Si tratta di un incremento sostenuto, da attribuire a fattori sia strutturali sia congiunturali.
Il movimento migratorio con l’estero mostra un saldo positivo di circa 133 mila unità, seppure in flessione rispetto agli anni precedenti.
Restano stabili le iscrizioni dall’estero, pari a 280.078 e per il 90% riferite a stranieri. Le cancellazioni per l’estero sono invece in aumento, superano le 100 mila per gli italiani (di nascita e naturalizzati) mentre sono quasi 45 mila per gli stranieri.
Prosegue la crescita delle acquisizioni di cittadinanza: ammontano a 178 mila i nuovi cittadini italiani nel 2015.
Sono circa 200 le nazionalità presenti nel nostro Paese; per oltre il 50% (oltre 2,6 milioni di individui) si tratta di cittadini di un Paese europeo. La cittadinanza maggiormente rappresentata è quella rumena (22,9%) seguita da quella albanese (9,3%).
Non si arresta il trend di invecchiamento della popolazione residente: l’età media è pari a 44,7 anni.

Certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, con la nuova circolare n. 9/2016 ripropone il parere dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2016 in materia di trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.

Ordinamento anagrafico - Tutela di interessi pubblici e privati – attività vincolata dell’ufficiale d’anagrafe – sussiste

L’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto nell’interesse sia della Pubblica amministrazione sia dei singoli individui e tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, con la conseguenza che la suddetta regolamentazione non contiene norme sull’azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l’Amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui.

L’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione ha natura di diritto soggettivo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 11217 del 2015; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 253 del 2015; T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 913 del 2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1737 del 2010; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 5172 del 2009; T.A.R. Marche, Sez. I, n. 187 del 2008), con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario.

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PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA


di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

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cittadinanza

Visto di ingresso per motivi familiari

Il visto di ingresso per motivi familiari presuppone, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 286/1998 e il paragrafo 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2011, che sia il congiunto residente in Italia ad esercitare il proprio diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare (Cassazione, Sezione I civile, 14 novembre 2003, n. 17194).
Va affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella causa promossa avverso il diniego del visto di ingresso per motivi familiari, considerato che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato la natura di diritti soggettivi dei diritti all’unità familiare ed al ricongiungimento familiare.

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documenti amministrativi

Diritto di accesso - Non costituisce azione popolare – Controllo generalizzato dell’operato della p.a. – Va escluso – interesse all’accesso – elementi costitutivi – specificazione

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 24 aprile 2012, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5111), la disposizione di cui all’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a “chiunque vi abbia interesse”, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato dell’operato della Amministrazione, tant’è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla “tutela” di “situazioni giuridicamente rilevanti”. In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell’accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere “personale e concreto”, ossia “ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto.

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Diritto di accesso - Strumento per esercitare un controllo sull’attività amministrativa – Va escluso

La disciplina dell’accesso, come rilevato più volte in giurisprudenza, non può consentire un uso strumentale dell’istituto per perseguire altre finalità, ovvero per effettuare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, per ottenere la conclusione di procedimenti, per indurre l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, per tentare improprie remissioni in termini rispetto ad azioni giudiziarie non coltivate tempestivamente (Consiglio Stato, Sez. IV, sentenza 27 novembre 2010, n. 8287 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 21 gennaio 2010 , n. 796).

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Accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali

L’enorme mole di documentazione chiesta dal consigliere comunale esorbita dal normale esercizio del diritto di accesso agli atti sancito dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), apparendo invero finalizzata ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività del Comune; controllo unanimemente negato dalla giurisprudenza, in ragione della legittima pretesa dell’amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, attraverso comportamenti ostruzionistici che aggravino ingiustificatamente il lavoro degli uffici, con danno all’efficienza ed all’efficacia dei compiti agli stessi affidati.

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elettorale

Comuni sotto i 15.000 abitanti -Voto per candidato sindaco e preferenza per consigliere di altra lista – Nullità della preferenza – Va dichiarata

Nei comuni fino a quindicimila abitanti è da ritenere sempre valido il voto con cui l’elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l’elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest’ultimo è nullo, per l’evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9 febbraio 1996, n. 158). Detta fattispecie risulta implicitamente disciplinata dall’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, per cui, in applicazione del principio del “favor voti”, allorché l’elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 febbraio 2006, n. 903) che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280).

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PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

1. Disciplina dell’elettorato attivo 
2. Tenuta e revisione delle liste
3. Organi del servizio elettorale
4. Incandidabilità e ineleggibilità
5. Elezioni del Parlamento nazionale
6. Elezioni europee
7. Elezioni regionali e comunali.


pubblica amministrazione

Performance PA
In G.U. n. 140 del 17 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105: Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

Il d.P.R. 9.6.2016, n. 105, emanato con riferimento non solo ai contenuti e alla “supervisione nazionale” prevista dal d.lgs. n. 150/2009, ma anche al sistema degli indicatori individuati per misurare il conseguimento dei risultati attesi dai programmi di bilancio e in linea con i principi dell’armonizzazione contabile, si pone come obiettivo quello di riordinare una materia che è stata già oggetto di numerosi interventi normativi fin dalla sua prima applicazione.

Si applicherà a tutte le P.A., ma per gli enti locali e le regioni il riferimento è solo al contenuto dellarticolo 3, comma 4 del nuovo decreto e naturalmente al rispetto dei principi generali richiamati dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del d.lgs. 150/2009.

Riforma della Pubblica amministrazione

Con il decreto legislativo 2/5/2016, n. 97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132/2016 attuativo della riforma della pubblica amministrazione,  l’Italia adotta una legislazione sul modello del Freedom of Information Act.

I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto.

Chiedere un documento sarà gratuito; un’amministrazione che rifiuta il rilascio di un documento dovrà motivarlo in maniera chiara.

Il cittadino che si oppone al rifiuto di un’amministrazione di rilasciare un’informazione potrà rivolgersi al responsabile della trasparenza o al difensore civico e, in ogni caso, al Tar.

Il FOIA potrà garantire la massima trasparenza della P.A. e la più ampia partecipazione dei cittadini, che possono esercitare un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche.

polizia mortuaria

Unioni civili - Effetti in materia di polizia mortuaria, cremazione e uso dei sepolcri
In conseguenza della L. 20 maggio 2016, n. 76, regolante le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, SEFIT – Utilitalia ha emesso la circolare n. 386 del 31 maggio 2016, in cui, all’Allegato 2, si affrontano gli effetti della nuova legge in materia di polizia mortuaria, cremazione e uso dei sepolcri, con considerazioni anche di portata generale e, probabilmente,  anche in altri  contesti.

Presenza di aree private – Titolarità dei servizi cimiteriali – Spetta esclusivamente al Comune

Il fatto che il cimitero comunale comprenda anche aree private (di proprietà delle Arciconfraternite) non incide sulla titolarità dei servizi cimiteriali, che, in base alle disposizioni del d.P.R. n. 285/1990, spetta esclusivamente al Comune.

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stranieri
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Sentenza penale di condanna – revoca – illegittima se priva della valutazione della pericolosità sociale

Va annullato il decreto di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, fondato su sentenza penale di condanna, in assenza di una effettiva valutazione della pericolosità sociale della persona ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.

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Lo scadenzario


Per l'ufficio dei Servizi Demografici del Comune

FORMAZIONE

A breve saranno disponibili le date dei corsi relativi alla sessione autunnale  settembre  - dicembre

Per informazioni:

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628840 - Fax 0541 622595
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