Inoltra

n. 11 di Venerdì 10 giugno 2016

 

news

Vendita dei medicinali da banco negli esercizi commerciali – Parafarmacie (parte I)


La possibilità per un esercizio commerciale in sede fissa, discipli­nato dal d.lgs. n. 114, di vendere determinati farmaci non soggetti a prescrizione medica (ossia senza obbligo di ricetta) è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conver­tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha previsto, appunto, la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

Il predetto articolo così stabilisce, al comma 1:

Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

Gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:

  • gli esercizi di vicinato ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • le medie strutture di vendita ossia gli esercizi aventi superficie su­periore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • le grandi strutture di vendita ossia gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Il comma 2 dell’art. 5 del d.l. n. 223 stabilisce che:

La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che:

Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

Poiché l’art. 5 del decreto legge n. 223, come modificato dalla legge di conversione n. 248, non fa esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano, il Ministero della salute, con circolare 3 ottobre 2006, n. 3, avente ad oggetto Vendita di alcune tipologie di medicinali ad di fuori della farmacia: applicazione dell’articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazio­ni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (G.U. n. 232 del 5 ottobre 2006), ha precisato che anche i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica rientrano nell’ambito di tale previsione normativa, nonché i prodotti omeopatici (che la normativa comunitaria ricomprende nella nozione di medicinale).


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi



Dehors o costruzioni autonome?

La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 21988 del 26 maggio 2016 fornisce chiarimenti in merito ai dehors utilizzati dai pubblici esercizi.

Per i giudici della suprema Corte “Le strutture costituite oltre che da una pedana delimitata da parapetti in ferro, anche da una chiusura laterale mediante pannellatura modulare e da una copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, hanno, evidentemente, caratteristiche di gran lunga differenti  rispetto a quelle richieste per delimitare lo spazio esterno di un locale ed assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone, costituendo, in buona sostanza, non un dehor, come lo definisce il ricorrente e, cioè, uno spazio esterno ad un pubblico esercizio attrezzato con arredi, bensì una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione” .

 Per fare chiarezza sulla materia  si  consiglia il nuovo e-book Gazebo, dehor e chioschi, scritto dall’avvocato Pippo Sciscioli (Responsabile Suap del Comune di Corato, Consulente Anci Puglia), facendo ricorso intanto alla normativa di riferimento, poi alla giurisprudenza, infine alle circolari e risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sempre più chiare e perentorie nell’ultimo periodo.

PER APROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


di Pippo Sciscioli

› Somministrazione e consumo sul posto
› Autorizzazioni edilizie
› Tutela dei beni culturali



percorsi operativi


Attività ricettive - Omessa comunicazione persone alloggiate


Tratto da: Prontuario di Polizia amministrativa di Elena Fiore

IL CASO

Quale esercente attività ricettiva (alberghi, strutture ricettive che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti per vacanze, attività di affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) non comunicava all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 109, comma 3, e art. 17, comma 1, del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.

SANZIONI

Sanzione penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206 (è ammessa oblazione ai sensi dell’art. 162-bis del c.p.)

Sanzioni accessorie: nessuna

ATTI DA REDIGERE

- annotazione attività di indagine

-  verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni

-  comunicazione di reato

-  comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Tribunale

NOTE:

a) L’art. 109 del T.U.L.P.S. che contiene la disciplina della movimentazione dei clienti nelle attività ricettive è stato completamente riscritto dalla legge quadro di riforma del turismo 29 marzo 2001, n. 135 (ora abrogata dal d.lgs. n. 79/2011) e poi nuovamente modificato dall’art. 40 del d.l. n. 201/2011 conv. con mod. in l. 214/2011. La legge n. 135/2001 ha eliminato dall’art. 109 i commi 4 e 5 che prevedevano sanzioni amministrative, riportando le violazioni a questo articolo in ambito penale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2011. La Corte ha ritenuto che“l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall’art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d’impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligoè volto a consentire all’autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell’albergo al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell’ambito dei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 T.U.L.P.S.” e pertanto “non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente irragionevole l’aver il legislatore, con la novella recata dall’art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della suddetta esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dalla norma censurata”. In sintesi, la Corte, nel dichiarante la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha confermato che la violazione di questo articolo deve essere sanzionata penalmente dall’art. 17 del T.U.L.P.S. novella recata dall’art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della sud- detta esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dalla norma censurata”. In sintesi, la Corte, nel dichiarante la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha confermato che la violazione di questo articolo deve essere sanzionata penalmente dall’art. 17 del T.U.L.P.S.

b) Entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, gli esercenti devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo modalità stabilire con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

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quesiti in evidenza


Agenzia - Prenotazioni

 

Quesito

Una società s.r.l. vorrebbe avviare un'attività di questo tipo: prendere contatti con studenti stranieri e alloggiarli nelle varie strutture ricettive della città, B&B, affittacamere, case locate, ecc... Si occuperebbe anche di stipulare il contratto di affitto, laddove richiesto, e delle comunicazioni delle schede alloggiati in Questura. Che tipo di autorizzazione è necessaria? Potrebbe trattarsi di agenzia d'affari?

Risposta

Le attività che vengono indicate nel quesito appartengono a più tipologie, si avrà quella di agenzia di viaggi se l'intermediazione consente di poter prenotare e organizzare il viaggio verso le strutture ricettive autorizzate, si avrà quella di agenzia immobiliare se l'intermediazione consente di poter prenotare un appartamento in affitto e si avrà agenzia di affari prevista dall'articolo 115 del TULPS per il disbrigo delle pratiche relative alla presentazione delle comunicazioni alla Questura degli alloggiati.

 

Area privata - Concessione al comune - Uso pubblico

 


Quesito

Nel nostro comune vi è una villa del '500 con un enorme parco. La proprietà ha concesso all'Amministrazione Comunale l'uso dello scoperto per le varie manifestazione del paese. Nel mese di luglio la Biblioteca Comunale intende organizzare un evento con tre appuntamenti a cadenza mensile. Nel programma sono previsti vari spettacoli di cui uno in particolare di una fondazione. A seguito di ciò sono a chiedervi: essendo la Biblioteca Comunale l'unica promotrice per questa manifestazione l'ente in questione, che è solo di supporto economico e burocratico, che tipo di autorizzazioni deve rilasciare? Siamo alquanto confusi di come avanzare, visto e considerato che siamo in una proprietà privata.


Risposta

Si tratta di manifestazioni ( e con termine intendiamo attività di spettacolo e o intrattenimento) che si svolgono su aree private che, poiché in uso al comune, hanno a ns parere natura di manifestazioni in luogo aperto al pubblico. Occorre quindi precisare quanto segue. La Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali occorra la licenza del Questore e quindi per il caso proposto nel quesito, se l’attività di intrattenimento è svolta in luogo aperto al pubblico e non ha alcun carattere di imprenditorialità non è richiesta la licenza di cui all’art. 68 del TULPS. Per quanto attiene la verifica della commissione di vigilanza ai sensi di cui all’art. 80 del TULPS, chi scrive è del parere che occorra attualmente valutarne la necessità, indipendentemente dal rilascio della licenza di cui all’art.68 del TULPS per tre ordini di fattori. In primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale è del 1970 e nulla dispone per l’art. 80 del TULPS che dal legislatore del 1931 era condizione imprescindibile per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo che andava comunque sempre rilasciata. In secondo luogo, con l’emanazione del DPR n. 616/1977 che ha trasferito funzioni amministrative ai Comuni l’art. 19, comma 1, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilasciare “9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80”, dando a questa procedimento verosimilmente uno status di licenza di polizia autonoma. Da ultimo, ma non per importanza, la sicurezza delle persone che assistono ad uno spettacolo deve essere prioritaria rispetto al carattere della imprenditorialità dello spettacolo. Per il caso in esame quindi occorre effettuare le opportune valutazioni, tenendo presente quanto suggerito dal Ministero dell’Interno nella nota Prot.n.557lPASru/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013; l'obbligo della verifica da parte della commissione di vigilanza è determinato dalla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico spettacolo; sarà infatti necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste e se tale pubblico ha elementi di contenimento (panche, sedie,transenne ecc), in base al numero delle persone che assistono e comunque sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza” . Queste verifiche e l’istanza deve essere presentata a chi organizza la manifestazione.



Somministrazione - Trattenimento - Festa privata


Quesito

Un pubblico esercizio BAR, vorrebbe fare una notte bianca dalle ore 21,00 alle ore 05,00 con musica dal vivo nel piazzale all'aperto antistante il locale e fuori dal centro abitato. Non vengono allestite strutture, non si paga il biglietto, si presume che gli avventori siano di n. nettamente sup. a 200. Domanda: occorre l'autorizzazione ai sensi del TUPS, oppure il gestore responsabile della manifestazione può presentare due SCIA nel SUAP per effettuare due eventi distinti attivati in due giorni es. il primo dalle ore 21 alle 24, il secondo dalle ore 0,10 alle 5 del mattino? E se occorre l'autorizzazione non essendoci strutture occorre ugualmente la relazione di un tecnico o deve riunirsi la CCLPS?

Risposta

Quanto indicato nel quesito è un escamotage che potrebbe essere messo in atto da un esercente per raggirare gli obblighi di legge ma, proprio perché tale, deve essere contrastato dalla pubblica amministrazione. Riteniamo che occorra la licenza di cui all’art. 68 tulps ed eventualmente la verifica di agibilità di cui all’art. 80. Per il caso in esame quindi occorre effettuare le opportune valutazioni, tenendo presente quanto suggerito dal Ministero dell’Interno nella nota Prot.n .557lPASru/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013; l'obbligo della verifica da parte della commissione di vigilanza è determinato dalla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico spettacolo; sarà infatti necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste e se tale pubblico ha elementi di contenimento (panche, sedie,transenne ecc), in base al numero delle persone che assistono e comunque sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza” . Trattandosi di attività che si vorrebbe svolgere all'aperto e su area pubblica si suggerisce di valutare attentamente il rilascio della concessione di suolo pubblico che non è vincolante per la pubblica amministrazione. Occorre poi anche valutare e se del caso autorizzare per quanto attiene all’inquinamento acustico


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