Inoltra

n. 10 di Venerdì 27 maggio 2016

 

news

Liberalizzazione del settore delle farmacie

L’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con mo­dificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria, il quale ha introdotto alcune liberalizzazioni nel settore delle farmacie.

In particolare, ha abbas­sato a 3.300 abitanti il quorum di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia.

La popolazione eccedente consente l’apertura di un’ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del para­metro stesso.

Le regioni, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al citato criterio ed entro il limite del 5% delle sedi, comprese le nuove, possono, sentita l’azienda sanitaria locale compe­tente per territorio, prevedere l’apertura di farmacie in luoghi quali:

  • le stazioni ferroviarie,
  • gli aeroporti civili a traffico internazionale,
  • le stazioni marittime
  • e le aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione,

purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; nonché i centri commerciali e le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una far­macia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Si segnala che in data 27 marzo 2012, con prot. n. 201200002688/A.G., la Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha emanato la circolare n. 7930, nella quale ha riportato una serie di precisazioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni dell’art. 11, sulla base di alcuni pareri emanati dal competente Ministero della salute.

Le precisazioni riguardano, tra l’altro, le norme in materia di orari e turni di apertura e in materia di sconti e promozioni.


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi



L'installazione di gazebo e dehors: i permessi necessari

Come affrontare a livello procedimentale l’installazione su area pubblica o privata di un gazebo o di un dehor?

La tematica oggetto di approfondimento costituisce forse una delle più delicate e insidiose per l’attività di un SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), spesso fonte di errate interpretazioni della pur chiara normativa di riferimento.

Sicché può capitare che un SUAP non sappia effettivamente come comportarsi dinanzi all’istanza di una ditta che chieda l’installazione su area pubblica o privata di un gazebo, di un dehor, insomma di una struttura prefabbricata e destinata per un tempo più o meno lungo, ma non perenne, a servizio del proprio bar o ristorante ed ancora, in maniera corrispondente, che una ditta non sappia se e come effettivamente potrà attuare il suo progetto.

Al tempo stesso, la tematica costituisce un fulgido esempio della compenetrazione, sempre più crescente, di settori del diritto nell’attività di un SUAP, certamente distante anni luce da quella molto più semplice dei vecchi Uffici Commercio spazzati via dal D.P.R. 447/1998 e poi dal D.P.R. 160/2010 che hanno individuato nel SUAP il punto unico di accesso di tutte le istanze afferenti le attività produttive di beni e servizi a cominciare dai correlati profili edilizi e urbanistici.

Si tratta di interventi che assommano competenze assoggetatte alla normativa sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sul commercio, sull’artigianato, sull’edilizia, sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali e ancora sulla normativa tributaria, in ordine ai profili del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Sicché è rimesso al Responsabile del SUAP conoscere i rapporti di forza fra le suddette diverse normative orbitanti in questa tematica e stabilire quale e in che misura una di esse prevalga o come debba integrarsi con le altre.

Certamente, l’errore più grossolano che si potrebbe fare è quello di ritenere assentibile qualsiasi istanza di installazione su suolo pubblico purché corredata della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della Tosap, che forse rappresenta l’ultimo e certamente meno importante adempimento da espletare per assentire l’istanza di installazione di un dehor, di un gazebo o di semplici tavolini.

Il problema si acuisce nel periodo estivo, in cui fioccano le istanze al Comune da parte di qualsiasi operatore nell’ambito della ristorazione per ottenere occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto, indifferentemente se si tratti di titolare di autorizzazione o Scia di pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di gestore di una pizzeria d’asporto (attività artigianale), o ancora di un esercente un’attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari con il consumo sul posto, come nel caso di una macelleria che allestisca all’esterno della sua attività una serie di tavolini per il consumo di carne alla brace.

 Per fare chiarezza sulla materia  si  consiglia il nuovo e-book Gazebo, dehor e chioschi, scritto dall’avvocato Pippo Sciscioli (Responsabile Suap del Comune di Corato, Consulente Anci Puglia), facendo ricorso intanto alla normativa di riferimento, poi alla giurisprudenza, infine alle circolari e risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sempre più chiare e perentorie nell’ultimo periodo.

PER APROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


di Pippo Sciscioli

› Somministrazione e consumo sul posto
› Autorizzazioni edilizie
› Tutela dei beni culturali



percorsi operativi


Somministrazione - Rappresentanza non autorizzata


Tratto da: Prontuario di Polizia amministrativa di Elena Fiore

IL CASO

Quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande esercitava l’attività a mezzo di un rappresentante non autorizzato, identificato per __________________

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 8, art. 86 e art. 17-bis, comma 2, del r.d. n. 773/1931, T.U.L.P.S.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: € 516 a € 3.098, pagamento in misura ridotta € 1.032

Sanzioni accessorie: (art. 17-quater T .U .L .P .S .): eventuale sospensione dell’attività per un periodo non supe- riore a tre mesi

Misure interdittive: (art . 17-ter T .U .L .P .S .): eventuale sospensione dell’attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi ordinata dal Sindaco (Dirigente).

ATTI DA REDIGERE

- Verbale di ispezione (art. 13, L. n. 689/1981)
- Verbale di accertata violazione
- Comunicazione al Dirigente (o responsabile ) dell'ufficio comunale competente.
- Eventuale ordinanza di sospensione dell’attività

AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Prefetto

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI : Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi

NOTE:

a) Nel verbale occorre fare riferimento anche all’art. 86 del T.U.L.P.S. in quanto solo se l’art. 8 del citato t.u. è riferibile ad una delle attività indicate nell’art. 17-bis del t.u. si intende depenalizzato.


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quesiti in evidenza


Stabilimento balneare - Apparecchi da trattenimento - Installazione

 

Quesito

Si chiede di sapere se, per l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 art.110 TULPS, presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, sia necessario rilasciare una specifica autorizzazione da parte del SUAP o sia sufficiente una DIA di inizio attività per installazione apparecchi e congegni da intrattenimento senza vincita in denaro all'interno di pubblici esercizi, considerato che a seguito della modifica deli artt. 86 c.3 e 110 co.3 del TULPS operata dalla L.266/05, la licenza già posseduta comprende la possibilità di esercitare l'attività di giochi mediante l'installazione di apparecchi di cui al co.7 art.110 TULPS, nel rispetto delle norme vigenti.

Risposta

Lo stabilimento balneare in quanto tale è autorizzato attraverso il rilascio della licenza prevista dall'articolo 86 del TULPS inoltre, nell'ipotesi che all'interno dello stabilimento sia stata autorizzata l'attività di somministrazione tale titolo autorizzativo varrebbe anche quale licenza di polizia ai sensi dell'articolo 86 del TULPS. L'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS può avvenire liberamente, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 86, in tutti gli esercizi che a qualsiasi titolo sono già dotati di una delle licenza previste dall'articolo 86 oppure 88 del TULPS. Ai fini del quesito quindi non necessita la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro per installare tali apparecchi nello stabilimento balneare.


Somministrazione - Sorvegliabilità - Locali comunicanti


Quesito

Può un bar ristorante, ridurre la superficie di somministrazione e affittare una stanza, il cui accesso è dal ristorante, ad un centro elaborazione dati ( forse raccolta scommesse). La sorvegliabilità DM + TLPS è possibile anche se sono poi soggetti che nulla hanno a che vedere con il ristorante? se possono coesistere che controlli dobbiamo porre in essere?


Risposta

Se un esercizio di somministrazione ha una porta di collegamento con una attività di diversa tipologia e nel caso di specie di elaborazione dati, tale esercizio non possiede il requisito della sorvegliabilità di cui al DM 564/1992, salvo che per tale locale non venga rilasciata dalla questura un licenza di cui all’art. 88 TULPS, In tal caso essendo i due locali entrambi soggetti a licenza di polizia sono accessibili in qualunque ora dagli organi di polizia per il controllo ( art.16 TULPS)



Somministrazione - Trattenimento - Festa privata


Quesito

Un privato affitta di volta in volta un locale ai vari richiedenti per lo svolgimento di serate danzanti con presenza di DJ ed anche il consumo di cibi e bevande fatti arrivare da una ditta di catering. Premesso che se le feste non sono private è necessaria l'autorizzazione ex artt. 68 e 80 TULPS, come si inquadra la somministrazione non essendo quel locale "domicilio del consumatore"? L'affittuario che organizza la festa , se non fa servizio assistito ma si limita a lasciare il cibo e le bevande su un tavolo e gli avventori si servono da soli e si portano i piatti al loro tavolo o lo consumano in piedi, ha bisogno di qualche autorizzazione? Ci vuole la notifica sanitaria? A nome di chi?

Risposta

Due sono gli aspetti da valutarsi: l’attività di intrattenimento e la somministrazione. Per quanto attiene all’attività di intrattenimento si precisa che la Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali occorra la licenza del Questore e quindi per il caso proposto nel quesito, se l’attività di intrattenimento è svolta in luogo non accessibile al pubblico ma solo agli invitati di una festa privata e quindi non vi è alcun carattere di imprenditorialità non è richiesta la licenza di cui all’art.68 del TULPS. Rimane però un dubbio per quanto attiene all’agibilità del locale, ex art. 80 del TULPS che, a parere di chi scrive ne va valutata la necessità, indipendentemente dal rilascio della licenza di cui all’art.68 del TULPS per tre ordini di fattori. In primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale è del 1970 e nulla dispone per l’art. 80 del TULPS che dal legislatore del 1931 era condizione imprescindibile per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo che andava comunque sempre rilasciata. In secondo luogo, con l’emanazione del DPR n. 616/1977 che ha trasferito funzioni amministrative ai Comuni l’art. 19, comma 1, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilasciare “9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80”, dando a questa procedimento verosimilmente uno status di licenza di polizia autonoma. Da ultimo, ma non per importanza, la sicurezza delle persone che assistono ad uno spettacolo o partecipano ad un intrattenimento deve essere prioritaria rispetto al carattere della imprenditorialità dello spettacolo. Nel caso specifico, se la locazione non avviene in modo occasionale ma in modo continuativo, riteniamo necessaria la verifica di agibilità del locale ai sensi dell'articolo 80 del TULPS che dovrebbe essere ottenuta dal titolare dell'immobile ( si ripete che comunque è un'interpretazione di chi scrive). Per quanto attiene alla somministrazione riteniamo che si dovrebbe trattare di attività di catering ovvero somministrazione al domicilio del consumatore che deve essere svolto da una azienda esplicitamente autorizzata all'esercizio di tale attività. Si rammenta che nella Risoluzione Ministero dell'industria commercio e artigianato 11/11/1998 prot.556099, il ministero ha fatto presente “ l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è imputabile al soggetto che si limita ad affittare "i saloni e il giardino della propria abitazione (...) a persone fisiche che usano la suddetta (...) per particolari cerimonie quali: matrimoni, lauree, feste dei 18 anni", rivolgendosi a "ditte di catering regolarmente autorizzate che portano e somministrano a propria cura quanto concordato con il locatario". Quanto sopra, fermo restando, ovviamente, il carattere di sporadicità della locazione, il possesso dell'autorizzazione ex art.3, comma 6, della legge 25.8.1991, n.287 da parte della ditta che esercita la somministrazione nell'immobile, nonché il rispetto di tutti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari prescritti da altre disposizioni normative che ne possano condizionare l'uso da parte del locatario”.


PER APROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

T.U.L.P.S. e Regolamento annotati con la giurisprudenza

Leggi complementari con codice Penale codice di Procedura Penale
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Come si scrive un atto amministrativo di impegno
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