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Newsletter n. 9 del 25 maggio 2016
 
in  evidenza


In arrivo novità coinvolgenti per l’ufficiale di stato civile

 editoriale di Renzo Calvigioni

tratto da "I servizi demografici n. 5/2016"

Con largo anticipo, sono state già fissate le date del 36 Convegno Nazionale Anusca che si terrà ad Abano Terme dal 28 novembre al 2 dicembre: si tratta di un ritorno in un cittadina che aveva già accolto, appena due e tre anni fa, il Convegno e gli operatori dei servizi demografici, e che aveva ottenuto il gradimento di tutti. È facile ipotizzare che la scelta di tale sede possa risultare gradita, proprio in base alle esperienze passate, sia per la cortesia e l’accoglienza sempre di alto livello, sia per la buona qualità delle strutture ricettizie sempre dimostratesi all’altezza della fama della località.

Naturalmente, come sempre avvenuto, il successo del Convegno sarà sancito dal pro-gramma, dai tanti ed attuali argomenti affrontati, dalla professionalità dei relatori e di coloro che interverranno sia nelle salette che nella sala principale, oltre che, ovviamente, dalla tanta partecipazione dei addetti ai servizi demografici che, almeno auspichiamo, cercheranno di non mancare all’appuntamento più importante in materia demografica.

Tra gli argomenti che sicuramente verranno affrontati, il tema delle unioni civili e delle convivenze di fatto sarà sicuramente molto seguito in tutti i vari approfondimenti che verranno proposti: la legge è stata approvata a maggio e sappiamo tutti che presenta delle incongruenze e modalità operative tali da sollevare qualche dubbio e perplessità, non tanto sull’istituto in sé che, pur nuovo, non contiene elementi che non possano es-sere inquadrati in una disciplina assimilabile a quella del matrimonio, quanto su alcuni aspetti che presentano delle diversità rilevanti rispetto a situazioni analoghe relative alle coppie eterosessuali. Certamente, fin dai prossimi numeri di questa Rivista, cercheremo di esaminare gli aspetti sostanziali del nuovo istituto, con l’analisi delle procedure da seguire e con le ipotesi che prevediamo più ricorrenti: ovviamente, con il presentarsi dei casi più particolari o complessi, sarà necessaria una fase di studio ed approfondimento. L’ufficiale dello stato civile e l’ufficiale di anagrafe, ognuno per le proprie competenze, saranno chiamati a svolgere il proprio ruolo nel prendere atto e registrare i cambiamenti della società e, come sempre, sarà necessaria adeguata professionalità al fine di gestire al meglio gli adempimenti connessi alle nuove formazioni sociali.Un altro argomento che sicuramente troverà ampio spazio nel prossimo Convegno Nazionale Anusca sarà l’esame della nuova disciplina in materia di cittadinanza: già approvata dalla Camera nel novembre scorso, alla data del Convegno potrebbe già essere stata definitivamente licenziata dal Parlamento o essere nella fase finale. Anche questa costituisce un cambiamento epocale, dal passaggio ad uno jus sanguinis, esteso e senza limiti di tempo né di generazioni, fino ad uno jus soli piuttosto ampio, il legislatore non ha fatto che prendere atto di una società in continua evoluzione, di come il collegamento con il territorio in maniera stabile e regolare, possa rappresentare un valido motivo per  onsentire l’acquisto della cittadinanza, come si debba tener conto dei minori in età sco-lastica o di coloro che frequentano un corso di studi. Non vi sono dubbi sul fatto che gli ufficiali dello stato civile saranno chiamati a dare applicazione alla nuova disciplina, con adempimenti gravosi e carico di lavoro crescente: si tratta di sottolineare questi aspetti, di metterli in evidenza alle autorità competenti, in quanto qualsiasi riforma per poter funzionare e produrre gli effetti voluti dal legislatore, deve poter contare sulle necessarie risorse: in caso contrario, vi sarebbe il rischio di ritardi o rallentamenti che andrebbero a penalizzare i cittadini interessati, cioè proprio coloro ai quali principalmente si rivolge la nuova disciplina e le innovazioni legislative.

Naturalmente, al Convegno Nazionale non mancherà il punto sulla situazione del pas-saggio ad ANPR, che sembra non avvenire con quella rapidità che il legislatore aveva au-spicato: anche in questo caso, oltre all’aggiornamento su quanto sta avvenendo e sull’avanzare del progetto, si approfondiranno i possibili sviluppi e gli eventi successivi.

Bastano questi pochi cenni per capire come siano continuamente in evoluzione il ruolo e i compiti degli operatori dei servizi demografici, chiamati effettivamente a gestire i cambiamenti della società, in prima linea nell’applicare nuovi istituti, nell’essere in grado di dare risposte corrette ai bisogni e alle richieste dei cittadini. Il momento del Convegno Nazionale Anusca rappresenta il culmine della fase di formazione, di confronto e di approfondimento, al quale da molti anni guarda con interesse anche il mondo universitario, oltre che tutti gli operatori: ecco perché è bene conoscere già i termini di questo appuntamento, ed iniziare ad impegnarsi, anche personalmente, per poter essere presenti. 

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO

LA REDAZIONE CONSIGLIA


ANAGRAFE


ANPR: Modalità di accesso alla nuova banca dati

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 6/2016,  fornisce le istruzioni operative per l’individuazione delle modalità di accesso alla nuova banca dati e per avviare lo sviluppo del software necessario per garantirne l’integrazione con gli applicativi gestionali attualmente utilizzati dai comuni (allegato I).

Inoltre, descrive le fasi propedeutiche al subentro in ANPR, necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema (allegato II).

ANPR: Modalità di accesso alla nuova banca dati

Il ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 5/2016 per evidenziare la necessità, in vista del Referendum costituzionale che potrebbe svolgersi nel prossimo autunno, di procedere ad un nuovo allineamento tra i dati contenuti nell’AIRE Centrale e quelli registrati negli schedari consolari, al fine di disporre di informazioni aggiornate per la predisposizione delle liste elettorali, tenuto conto della particolare rilevanza della citata consultazione referendaria. I comuni dovranno inviare i dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe all'Aire centrale di questo Ministero entro il 14 giugno p.v. I comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- verificare l’esattezza e la completezza dei dati registrati nelle AIRE comunali, per evitare eventuali posizioni “scartate” dall’Aire centrale a causa di dati non corretti o incompleti; 


- procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione) per evitare disallineamenti trai dati registrati negli archivi comunali e quelli contenuti negli schedari consolari; 


- effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita.



di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

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elettorale

Elezioni amministrative  2016


Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale

In vista delle consultazioni elettorali, la Prefettura di Reggio Calabria, con  circolare n. 55/2016 richiama i principali adempimenti finalizzati a consentire l’esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l’ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”) nell’ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale, previa esibizione della tessera elettorale personale.

Elettori interessati a queste procedure.

a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio

b) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

c) Ammessi al voto domiciliare

Recapito plichi

In vista delle elezioni comunali di domenica 5 giugno, la Prefettuira di Reggio Calabria con la circolare n. 54/2016  ricorda che i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonchè i registri maschili e femminili utilizzati per l’annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante dovranno essere consegnati, immediatamente dopo la chiusura della votazione e prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, ai Tribunale secondo le relativi competenze territoriali.
Voto dei rappresentanti di lista

Com’è noto, per le elezioni comunali i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune in cui si vota, ai sensi dell’articolo 16, secondo comma, della legge 21.3.1990, n. 53. Pertanto, qualora un rappresentante di lista esprima il proprio voto  nella sezione
in cui esercita le funzioni e questa sia diversa dali’ufficio elettorale di sezione presso il quale lo stesso è iscritto, il Presidente dell’ufficio elettorale della sezione in cui il rappresentante di lista ha esercitato il proprio diritto di voto dovrà tempestivamente darne comunicazione al delegato del Comune, il quale a sua volta informerà il Presidente del seggio in cui il rappresentante medesimo risulta iscritto per gli opportuni riscontri.

Disponibilità dei locali scolastici

Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 27/2016 informa le Prefetture sulla necessità di avere la  disponibilità dei locali scolastici per le immininenti elezioni amministrative.
A tal fine, consiglia di  prendere contatti e intese con le competenti istituzioni scolastiche affinché i locali occorrenti per l’allestimento dei seggi possano essere disponibili dal pomeriggio di venerdì 3 giugno sino all’intera giornata di lunedì 6 giugno 2016, in occasione del primo turno di votazione, e dal pomeriggio di venerdì 17 giugno 2016 sino all’intera giornata di lunedì 20 giugno 2016, in caso di ballottaggio.


I funzionari di comuni diversi da quello di svolgimento delle elezioni possono autenticare le sottoscrizioni di accettazione della candidatura?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1990 del 2016, accoglie l’appello e ammette i ricorrenti, in riforma della sentenza di primo grado, alla partecipazione alle elezioni comunali. La sentenza impugnata – afferma il Consiglio di Stato – postula che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della “pertinenza della competizione elettorale”, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano. Tale orientamento non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa legge n. 53 del 1990, “ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale” (Cons. Stato, sez. V, 16.4.2014, n. 1885). Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare. 

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO

LA REDAZIONE CONSIGLIA

1. Disciplina dell’elettorato attivo 
2. Tenuta e revisione delle liste
3. Organi del servizio elettorale
4. Incandidabilità e ineleggibilità
5. Elezioni del Parlamento nazionale
6. Elezioni europee
7. Elezioni regionali e comunali.


stato civile

Unioni civili - Pubblicata la legge in Gazzetta Ufficiale.

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21/5/2015 la legge n. 76 del 20/5/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”

La legge entrerà in vigore il 5 giugno 2016.

La nuona legge  introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

LE NOVITA’ PER LE UNIONI CIVILI

FORME DI COSTITUZIONE:  Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

COGNOME:  Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione civile, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

OBBLIGHI RECIPROCI: Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

REGIME PATRIMONIALE: È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.

IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI

  • L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.
  • È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

DIRITTO SUCCESSORIO

Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

CLAUSOLA DI CHIUSURA

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

DELEGA AL GOVERNO

Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.


LE NOVITA’ PER LE CONVIVENZE DI FATTO

 

La convivenza di fatto si crea tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela

DIRITTI DEI CONVIVENTI

  • Godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
  • Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
  • In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
  • Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
  • Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
  • Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.
  • Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno.
  • Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
  • Diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
  • Estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.



I DOSSIER


Servizio Studi 115 (8 aprile 2016) - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze – A.C. 3634 – Dossier n° 115 – Elementi di valutazione sulla qualità del testo

Servizio Studi 193 (2 maggio 2016) - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze – A.C. 3634 – Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Servizio Bilancio dello Stato 370 (27 aprile 2016) - (A.C. 3634) Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Servizio Studi 411 (3 marzo 2016) - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

 

Lo scadenzario


Per l'ufficio dei Servizi Demografici del Comune

FORMAZIONE

Trasparenza:
i nuovi obblighi di pubblicazione e le novità sull'accesso agli atti
dopo il Decreto attuativo della riforma Madia

Roma 7 giugno 2016

Verona 16 giugno 2016

Per informazioni:

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628840 - Fax 0541 622595
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