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n. 5 di Venerdì 17 Aprile 2015

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QUESITO

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a cura di Elena Fiore

Quesito selezionato dalla Redazione:


Somministrazione - scuola di ballo - trattenimento


Quesito

Un’associazione privata, che ha posto la sua sede in un locale di pubblico esercizio, può organizzare corsi di ballo destinati ai propri associati ed organizzare anche manifestazioni temporanee? Di che tipo di autorizzazioni necessita? Il locale, in alcune circostanze organizza manifestazioni aperte a tutti: in questo caso è necessario che sia in possesso di licenza di agibilità sui locali di pubblico spettacolo che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo? Si consideri che i locali (di circa 300 mq di superficie lorda) sono stati autorizzati, dal punto di vista edilizio, come bar e che i titolari del bar hanno reso dichiarazione di attività non soggetta a prevenzione incendi (capienza inferiore a 100 persone).


Risposta

 
Si tratta sempre e comunque di un pubblico esercizio e quindi se si effettuano attività di trattenimento il titolare dell’esercizio deve munirsi della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità da parte della commissione di vigilanza prevista dall’articolo 80 del medesimo testo. L’eventuale dichiarazione resa dall’interessato che il locale avrà  capienza e superficie lorda complessiva tale da non rientrare nell’obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi, se resa al comune, dovrà essere trasferita per competenza al Comando dei Vigili del Fuoco, e verificata, almeno per la superficie lorda, dal personale del comune.  
L’attività di balle, intesa come scuola e non come trattenimento, non necessita di alcun titolo autorizzativo se non la certificazione di previsione di impatto acustico che, comunque, deve essere sempre presentata per gli esercizi pubblici. La corte di cassazione con sentenza n. 3171 del 25/2/1989 ha precisato che " La locuzione "sale da ballo" di cui all'art.666 del c.p. non si identifica con quella di "scuole di danza". La prima indica il locale ove si svolgono riunioni, per scopo di divertimento, alla quale partecipano danzando o assistendo, persone del pubblico, la seconda indica il luogo ove allievi apprendono l'arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento. Nel secondo caso, pertanto, non è richiesta la licenza dell'autorità ai sensi dell'art.666 c.p. e l'apertura della scuola senza licenza non è riconducibile a detta norma incriminatrice.". Alla luce di questa sentenza si ritiene che la scuola di ballo, anche se effettuata all'aperto, non sia assoggettabile a licenza quando si tratta veramente di una scuola di ballo e che quindi abbia come finalità non il divertimento ma l'insegnamento del ballo. Se quindi l'attività non assume la caratteristica di trattenimento non sarà necessaria alcuna autorizzazione di polizia, se invece dovesse assumere tale caratteristica di spettacolo occorre licenza di cui art. 68 e verifica di agibilità di cui all'art. 80 tulps se ne ricorre la necessità: attrezzature di contenimento per il pubblico che assiste ecc.. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto della quiete pubblica e la non produzione di inquinamento acustico e a tale scopo si potrà richiedere di presentare una certificazione di impatto acustico.

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