Inoltra

n. 9 di Venerdì 13 maggio 2016

 

news

Vendita dei prodotti appartenenti alla tabella riservata ai farmacisti

Il comma 2, lett. a), dell’art. 4 del d.lgs. n. 114 del 1998 stabilisce che le norme afferenti alle attività commerciali non si applicanoai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’im­pianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifi­cazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici”.

Ai medesimi soggetti, però, le disposizioni del decreto si applicano nel caso in cui intendano vendere altri prodotti. Sulla base della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, recante la disciplina in materia di esercizio dell’attività commerciale antecedente al decreto, infatti, i titolari delle farmacie avevano diritto ad ottenere, ove la chiedessero una tabella merceologica ad essi riservata per la vendita di determinati prodotti.

Il contenuto della tabella merceologica, istituita dall’art. 56, comma 9, del citato d.m. n. 375 era elencato nell’allegato 9 di tale de­creto.

Il citato d.lgs. n. 114, nel sancire all’art. 25, comma 1, l’ampliamento merceologico al settore alimentare e non alimentare corrispondente per tutti gli esercenti in possesso di autorizzazione commerciale, ha escluso detta possibilità per i soggetti in possesso della tabella riservata ai titolari delle farmacie (oltre che per i soggetti titolari o gestori degli impianti di distribuzione di carburanti e per i soggetti titolari delle rivendite di generi di monopolio, anch’essi con tabella specifica riservata).

A seguito della entrata in vigore del decreto, pertanto, le suddette tre categorie di esercenti, in considerazione del vantaggio consentito dalle norme di porre in vendita in regime esclusivo alcuni prodotti (carbu­ranti, generi di monopolio e specialità medicinali), sono stati esclusi dal predetto art. 25 dalla possibilità di usufruire dell’ampliamento al settore merceologico alimentare o non alimentare corrispondente alla tabella merceologica oggetto dell’autorizzazione commerciale.

Anche attualmente, pertanto, restano valide le norme relative alla tabella spe­ciale e i farmacisti possono avviare l’attività con riferimento ai prodotti compresi nella tabella loro riservata.

Per la vendita di detti ultimi pro­dotti, però, sono tenuti a rispettare le disposizioni del decreto n. 114.

Si riporta di seguito il contenuto della tabella riservata ai farmacisti:

  • Prodotti dietetici per l’infanzia, gli anziani e gli ammalati.
  • Articoli per l’igiene della persona.
  • Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spar­gitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati.
  • Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell’attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane.
  • Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat.
  • Bilance per neonati e per adulti.
  • Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici con­tenitrici per varici, preventivi e curativi.
  • Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa.
  • Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo.
  • Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo.
  • Massaggiatori, articoli di masso-terapia.
  • Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze.
  • Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati.
  • Polveri per acque da tavola.
  • Alimenti per piccoli animali.
  • Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti.
  • Insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi

percorsi operativi


Pubblico spettacolo con licenza negata/sospesa/revocata


Tratto da: Prontuario di Polizia amministrativa di Elena Fiore

IL CASO

Dava in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili spettacoli o trattenimenti senza la prescritta licenza perché negata (ovvero sospesa o revocata) con provvedimento n. ___ del _____

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 68, RD n. 773/31 TULPS, e art. 666, commi 2, 3 e 4 del CP

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da € 413 a € 2.478 pagamento in misura ridotta non ammesso

Sanzioni accessorie:
Cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

ATTI DA REDIGERE

- Verbale di ispezione

- Verbale di accertata violazione

- Comunicazione al Dirigente (responsabile) dell'ufficio comunale competente

- Ordinanza di cessazione dell'attività

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi

NOTE:

a) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la prescritta licenza (sent. n. 142/67) e nella parte in cui prescrive l’obbligo della licenza per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale (sent. n. 56/70).
b) Nell’art. 68 del T.U.L.P.S., le parole “rappresentazioni cinematografiche e teatrali” sono state abrogate dall’art.164 del d.lgs. n. 112/98.
c) Della contravvenzione dell’art. 666 del c.p. rispondono soltanto i soggetti che effettivamente hanno curato l’organizzazione dello spettacolo o trattenimento pubblico.
d) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.e) Per il disposto dell’art.3, commi 7-13, della legge n. 94/2009, nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifi che. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.


SEI INTERESSATO A CONSULTARE ALTRI CASI OPERATIVI  IN MATERIA?

ACCEDI ALLO SPECIALE 

I  CASI DI UFFICIO COMMERCIO .IT

quesiti in evidenza



Somministrazione - Parco pubblico - Subingresso

 

Quesito

Il Comune (società  partecipata) ha sottoscritto tempo fa un contratto di servizio con la società  X srl per la gestione del chiosco-bar per alcuni anni. Adesso la società  X srl chiede di poter far gestire l’attività  di somministrazione alla società  Y srl, precisando che, in entrambe le società , l’amministratore unico é sempre la stessa persona. Da riscontri d’ufficio si rileva che, pur essendo amministratore unico lo stesso soggetto, le società  hanno diverse partite iva/codici fiscali. Peraltro, il contratto di servizio recita: “il gestore non può sub-affidare, sia pure temporaneamente, lo svolgimento di uno o più segmenti di attività  del servizio di cui é incaricato con il presente contratto, ad eccezione di quelli non strettamente correlati all’attività  principale della società  e con esclusione di ogni attività  inerente la gestione del bar”. Considerato quanto sopra, si chiede se il fatto che le partite iva delle società  siano diverse debba essere considerato come subingresso.

Risposta

Se vi sono due diverse partite IVA, si tratta sicuramente di due società diverse, anche se all’interno di esse si trovano i medesimi soggetti fisici; le società che hanno partite IVA diverse sono soggetti giuridici diversi e quindi sembra che la clausola posta dal comune non possa essere aggirata infatti la modifica dell’intestazione del gestore, quindi anche della concessione di suolo pubblico e dell’attività di somministrazione potrebbe avvenire solamente previo contratto di cessione di azienda da una società all’altra e quindi SCIA di subingresso. Si rammenta che anche le concessioni di suolo pubblico relative ai chioschi seguiranno le scadenze definitive previste dall’intesa raggiunta nella conferenza unificata stato regioni del 5 Luglio 2012.


Concessioni di suolo pubblico - Destinazione attività - Regolamento


Quesito

Dovendo rivedere i rinnovi delle concessioni per le aree pubbliche ai sensi della Bolkestain che si applica anche alle edicole ecc, vorrei capire: quando viene data in concessione un'area per installare un chiosco (rimovibile) o chiosco in muratura (concessione edilizia o atto previsto dall'edilizia privata) tramite bando , quale disciplina normativa va applicata per l'attivazione di attività  commerciali all'interno del chiosco ? Mi ritrovo che alcune attività  sono state autorizzate con la normativa del commercio su aree pubbliche ex "ambulanti " (con facoltà  di somministrare in quanto abilitati come requisito soggettivo) altre ai sensi della legge dei pubblici esercizi, altre commercio in sede fissa, altri artigiani ed infine alcune come edicole. Questo chiarimento mi è utile anche per i nuovi bandi.


Risposta

La medesima concessione di suolo pubblico potrebbe essere utilizzata, secondo le previsioni del regolamento comunale che l'ha resa disponibile, sia per il commercio su area pubblica che per la somministrazione di alimenti e bevande che per attività artigianali o per rivendita della stampa quotidiana e periodica. Il ministero con la Risoluzione 25/3/2008 prot.2521, consultabile sul sito, ha previsto che il chiosco può essere anche autorizzato per la somministrazione di alimenti e bevande solamente se è prevista nell'interno della struttura una parte di superficie di somministrazione da dedicare al pubblico; in mancanza di una simile superficie l'attività dovrebbe rientrare fra quelle di commercio su area pubblica anche se di prodotti alimentari con facoltà di somministrazione. Le concessioni di suolo pubblico quindi, fermo restando la previsioni delle prossime scadenze come indicate dall'intesa raggiunta nella conferenza unificata stato regioni del 5 Luglio 2012, dovranno essere individuate per ogni tipologia di attività nel rispettivo regolamento comunale che le disciplina.



Somministrazione – Dehors – Utilizzo


Quesito

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.31 L. 214 del 22 dicembre 2011, molti comuni, per limitare il problema del disturbo della quiete pubblica da parte degli esercizi di somministrazione, adottano ordinenze continfgili ed urgenti ex art. 54 comma 4 e 6 D.lvo 267/2000. Ritenuto che tale strumento è illegittimo se adottato preventivamente (molti TAR stanno annullando le ordinanze) e non legato a situazioni specifiche, quale provvedimento e quale fonte normativa può essere utilizzata per introdurre limitazioni a salvaguardia della quiete pubblica, della sicurezza, dell’ambiente, della salute ecc… svincolati da situazioni contingibili ed urgenti, calcolansdo che l’art. 50 comma 7 è tacitamente abrogato?” La stessa disciplina vale per i dehors? ossia, è possibile fare un regolamento che disciplina gli orari dei dehors, oppure come credo, deve farso eventualmente ordinanza specifica solo in caso di accertato disturbo/inquinamento/degrado? Infatti a mio avviso il regolamento, avendo natura di provvedimento a carattere normativo programmatorio non è legittimo

Risposta

Riteniamo che il dehors, che viene installato previo rilascio di una concessione di suolo pubblico, possa essere sottoposto a limitazione di orario intesa quale prescrizione da inserire nella concessione stessa; tale limitazione dovrà però riguardare la possibilità di utilizzare la struttura fino ad una certa ora e suggeriamo di prescrivere anche di togliere dall’occupazione sia i tavoli che le sedie, al fine di evitare che le persone possano stazionarvi anche dopo l’orario di chiusura dell’esercizio.


PER APROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


di Pippo Sciscioli

› Somministrazione e consumo sul posto
› Autorizzazioni edilizie
› Tutela dei beni culturali




Somministrazione – Attività ludica



Quesito

Il titolare di un pubblico esercizio intende organizzare per il periodo estivo, una serie di attività ludiche per minori (tipo Campus estivi) presso i locali del ristorante e nel cortile esterno allo stesso. Si tratta di corsi per cucina ma anche di giochi, recite e in generale attività di animazione per bambini. Il Comune deve rilasciare qualche autorizzazione anche se tali attività si svolgono in orario di chiusura del ristorante? In generale, questo tipo di attività, anche se non dovesse svolgersi presso pubblici esercizi, ma su iniziativa di associazioni private o società, senza rilevanza educativa, di quale tipo di autorizzazioni ha bisogno?

Risposta

Salvo che non esista una disposizione locale, della quale non siamo a conoscenza, che preveda disposizioni specifiche, non riteniamo che necessiti una particolare autorizzazione per far svolgere attività ludiche (salvo che non siano utilizzate attrazioni dello spettacolo viaggiante o installati apparecchi per il gioco di cui all’art.110 tulps), sarà invece necessaria l’iscrizione al registro delle imprese per tale attività o il suo aggiornamento se già iscritto per altra attività.


Somministrazione - Home restaurant - Autorizzazione

 

Quesito

Buongiorno, si sta diffondendo una nuova modalità di ristorazione ed esattamente quella di "Ristorante in Casa". Gestito dai proprietari, nei locali della propria abitazione e rivolto ad amici/conoscenti ecc. Alcuni più o meno discretamente e saltuariamente, altri pubblicizzando tale attività dichiarando prezzi, menù giorni di apertura ecc. Poichè qualcuno a chiesto a codesto Comune le modalità e l'autorizzazione per l'avvio di tale attività ma, si disconosce totalmente la disciplina di quanto suddetto, si richiede cortesemente un parere e l'eventuale legge che regola tale attività. Si ringrazia anticipatamente.

Risposta

La risoluzione Ministeriale 50481 del 10.4.2015, nel rispondere al quesito sulla legittimità dell'esercizio comunemente denominato "home restaurant" prevede che l'attività di per sè non è vietata, sempre che per il suo esercizio siano rispettate le indicazioni e le normative di settore che nel caso di specie sono previste nella legge regionale del Lazio 21/2006 . Nella risoluzione infatti il Ministero precisa che l'attività, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che di conseguenza, ad avviso della scrivente, non può considerarsi un'attività libera e pertanto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Questa impostazione ministeriale ovviamente presupporrebbe che il soggetto presenti al comune una SCIA, sempre che il luogo non rientri fra quelli soggetti a tutela nel qual caso servirà una richiesta di autorizzazione, nella quale deve indicare il rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche, la corretta destinazione d'uso del locale in relazione alla tipologia di attività, il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010 e che i locali rispettano i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92. Si dubita fortemente che per questo tipo di attività, che si svolge in una privata abitazione, si possano e si debbano richiedere tutti questi requisiti; tra l'altro la posizione del ministero è fortemente più restrittiva di quanto previsto nel DDL presentato in parlamento per disciplinare gli Home restaurant. Si consiglia la lettura dell'articolo "Home food" di E. Fiore (2015), che è consultabile sul sito alla voce approfondimenti. Chi scrive ritiene che, nelle more dell'emanazione della legge che disciplinerà questa attività, sia possibile adottare un regolamento comunale che ne disciplini le modalità e i limiti, salvaguardando principalmente la sicurezza igienico sanitaria delle persone. Nell'ipotesi invece che l'interessato effettui l'attività di cuoco al domicilio delle persone che lo incaricano, si tratterà di attività professionale che non necessita di alcuna particolare autorizzazione o requisito professionale; se invece il cuoco prepara cibi in locali da lui stesso messi a disposizione dei clienti e somministrando a domicilio si tratterà di attività di catering che necessita di SCIA

Somministrazione - Superficie di vendita - Superficie all'aperto

 

Quesito

Una ditta ha a disposizione un locale, con agibilità e destinazione d'uso, che vorrebbe usare per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.Il locale però può ospitare solo le attrezzature della cucina e dei bagni previsti per legge, all'interno non c'è possibilità di sistemare tavoli e sedie. Il proprietario ha chiesto di potere usare una superficie esterna di sua proprietà e una superficie pubblica, limitrofe al locale, da attrezzare con tavoli e sedie più ombrelloni. E' possibile autorizzare quanto sopra?

Risposta

L'esercizio pubblico per poter essere posto in funzione non deve necessariamente utilizzare tavoli e sedie ben potendo effettuare le consumazioni ai clienti che si avvicinano al bancone, quindi una minima superficie di somministrazione a ns parere dovrà essere ricavata; si potrà inoltre utilizzare , quale superficie precaria, la superficie all'aperto privata se la destinazione d'uso della stessa lo consente e si potrà anche concedere, se del caso, parte del suolo pubblico.


SEI INTERESSATO AD ALTRI QUESITI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE?



Scarica e stampa

100 QUESITI


LA NUOVA RACCOLTA DI
UFFICIO COMMERCIO. IT

DEDICATA
ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE


corsi e convegni


Come si scrive un atto amministrativo di impegno

dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia”

Milano 16 giugno 2016 - nuova data!

Roma 20 giugno 2016 - nuova data!

FAD
Sanzioni Amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni

Formazione A Distanza attivo 90 gg dalla data di acquisto

La nuova SCIA alla luce dei Decreti “Madia”

Cagliari 7 giugno 2016

Borgo Virgilio (MN) 13 giugno 2016

Varazze (SV) 16 giugno 2016

La redazione dell’atto e il procedimento amministrativo
dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia”

Verona 19 maggio 2016

L’accesso ai documenti amministrativi e la pubblicazione degli atti
alla luce del Decreto “Madia” sulla trasparenza

Firenze 13 giugno 2016

Trasparenza:
i nuovi obblighi di pubblicazione e le novità sull'accesso agli atti
dopo il Decreto attuativo della riforma Madia
(approvato il 20 gennaio 2016)

Catania 24 maggio 2016 - nuova sede!


Per informazioni:

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628840 - Fax 0541 622595
www.formazione.maggioli.it/
e-mail: formazione@maggioli.it

informazioni
  • ABBONATI AL SERVIZIO "UfficioCommercio.it" clicca qui
  • ARCHIVIO NEWSLETTER
    Per consultare i numeri precedenti clicca qui
Condividi: