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n. 5 di Venerdì 18 marzo 2016

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Pubblico spettacolo senza agibilità dei locali

Tratto da:

Prontuario di Polizia amministrativa

di Elena Fiore

 


IL CASO

Apriva (ovvero teneva aperto) un locale di pubblico spettacolo (ovvero trattenimento o ritrovo) senza rispettare le prescrizioni imposte dall’Autorità competente a tutela della pubblica incolumità

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 80, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S., e art. 681, comma 1, del c.p

SANZIONE PENALE

Arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a euro 103 (non è ammessa oblazione)

SANZIONI ACCESSORIE

Chiusura immediata del locale e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza

ATTI DA REDIGERE

- Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luochi e delle cose

- Annotazione attività di indagine

- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni

- Comunicazione di reato

- Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente

- Ordinanza di cessazione dell’attività e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza

- Comunicazione alla commissione di vigilanza

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Tribunale

NOTE

a) Il Sindaco non può concedere licenza per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare il locale prontamente nel caso di incendio.

b) L’art. 681 del c.p. punisce colui che non ottempera alle prescrizioni date dall’Autorità competente ai fini della sicurezza pubblica. In caso di pubblico spettacolo senza licenza di agibilità, per la sussistenza del reato di cui all’art. 681 del c.p. è necessario dimostrare non la mera assenza della licenza ma che le caratteristiche del locale non rispondono a prescrizioni date dall’autorità comunale competente (o almeno in via generale alle prescrizioni date sui locali di pubblico spet- tacolo dal d.m. 19 agosto 1996).

c) Il Consiglio di Stato, sez. sesta, con sent. n. 3118 del 21.5.2009, ha precisato che:

• il parere della commissione non è atto di natura prodromica e preparatorio, ma è un  atto che conclude il sub procedimento di valutazione dell’idoneità tecnica del locale secondo quanto previsto dall’art. 80 T.U.L.P.S.;
• è un atto idoneo a spiegare immediati effetti lesivi tenuto conto del suo carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l’organo che rilascia l’autorizzazione;
• l’azione della commissione (collegio perfetto) deve svolgersi nella completezza dei suoi componenti e nella medesima composizione sia in sede di parere sia in sede di sopralluogo e in seduta valutativa;
• l’assenza di un rappresentante (anche se presente nel 1° sopralluogo in cui la Commissione ha imposto specifiche prescrizioni tecniche per il rilascio del definitivo parere) nella successiva fase procedimentale di verifica del corretto adempimento alle prescrizioni imposte determina violazione dell’art. 141/ult.c., reg. d’es. del T.U.L.P.S. (che stabilisce che il parere della commissione è dato per iscritto con l’intervento di tutti i componenti), e vizia il parere in tal modo espresso.
d) Il Ministero dell’interno, come indicato con nota del 19 gennaio 2013 della Prefettura di Vicenza, ha precisato che le Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non sono comprese tra gli Organismi collegiali destinatari della previsione soppressiva, di cui all’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95/2012, convertito nella l. n. 135/2012, che invece trova applicazione nei confronti della Commissioni Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in quanto operanti in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008.

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