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IL CASO Apriva (ovvero teneva aperto) un locale di pubblico spettacolo (ovvero trattenimento o ritrovo) senza rispettare le prescrizioni imposte dall’Autorità competente a tutela della pubblica incolumità NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 80, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S., e art. 681, comma 1, del c.p SANZIONE PENALE Arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a euro 103 (non è ammessa oblazione) SANZIONI ACCESSORIE Chiusura immediata del locale e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza ATTI DA REDIGERE - Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luochi e delle cose - Annotazione attività di indagine - Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni - Comunicazione di reato - Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente - Ordinanza di cessazione dell’attività e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza - Comunicazione alla commissione di vigilanza AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Tribunale NOTE a) Il Sindaco non può concedere licenza per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare il locale prontamente nel caso di incendio. b) L’art. 681 del c.p. punisce colui che non ottempera alle prescrizioni date dall’Autorità competente ai fini della sicurezza pubblica. In caso di pubblico spettacolo senza licenza di agibilità, per la sussistenza del reato di cui all’art. 681 del c.p. è necessario dimostrare non la mera assenza della licenza ma che le caratteristiche del locale non rispondono a prescrizioni date dall’autorità comunale competente (o almeno in via generale alle prescrizioni date sui locali di pubblico spet- tacolo dal d.m. 19 agosto 1996). c) Il Consiglio di Stato, sez. sesta, con sent. n. 3118 del 21.5.2009, ha precisato che: • il parere della commissione non è atto di natura prodromica e preparatorio, ma è un atto che conclude il sub procedimento di valutazione dell’idoneità tecnica del locale secondo quanto previsto dall’art. 80 T.U.L.P.S.;
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