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IL CASO Quale titolare di spaccio interno esercitava la vendita a favore di persone prive della qualità di - dipendenti dell’ente - dipendenti dell’impresa militari - soci della cooperativa aderenti al circolo privato - utenti che hanno titolo ad accedere nella scuola - utenti che hanno titolo ad accedere nell’ospedaleNORMA VIOLATA Art. 16, comma 1 e 6 e art. 22, comm 1, e 2 del d.lgs. n. 114/1998 SANZIONI Sanzione pecuniaria: Da € 2.582 a € 15.493 Pagemento in misura ridotta: € 5.164 Sanzioni accessorie: eventuale sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva ATTI DA REDIGERE - Verbale di ispezione (art. 13, l. 689/81); - Verbale di accertata violazione; - Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente, - Eventuale ordinanza di sospensione dell’attività AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune NOTE: a) Qualora la vendita venga esercitata in modo prevalente nei confronti di persone prive dei requisiti per accedere allo spaccio può ipotizzarsi l’apertura abusiva di un esercizio di vicinato, ovvero di una media o grande struttura di vendita.
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